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Obbligo della mascherina nelle scuole

9 dicembre 2021

//comunicato stampa\\
Il provvedimento entrerà in vigore il 13 dicembre 2021 e sarà valido fino al 23 gennaio 2022. Lo indica la Cancelleria dello Stato.

Occorre prestare particolare attenzione alla protezione di bambini e adolescenti per prevenire le conseguenze a lungo termine dei contagi e l’insegnamento a distanza. Per via dei casi di malattia tra gli insegnanti e gli allievi, senza questo provvedimento non è tuttavia più possibile un insegnamento in presenza regolare. L’analisi del numero di casi delle ultime settimane mostra che un terzo dei casi positivi viene registrato nella classe d’età tra 0 e 19 anni. L’obbligo di indossare la mascherina negli istituti di formazione grigionesi dà un contributo affinché l’insegnamento in presenza possa essere proseguito e affinché in tal modo possa essere garantita l’istruzione per tutti gli allievi, gli apprendisti e gli studenti.

Pertanto, il Cantone dei Grigioni estende a tutte le regioni l’obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone a partire dalla terza classe elementare nonché del grado secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d’arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori nonché centri abitativi e mense) e del liceo inferiore.
Il provvedimento entrerà vigore il 13 dicembre 2021 e sarà valido fino al 23 gennaio 2022.

I piani di protezione devono essere adeguati di conseguenza. A metà gennaio 2022 la situazione sarà rivalutata e si deciderà in merito all’ulteriore procedura.

Eccezioni all’obbligo della mascherina:
- Per gli allievi del primo ciclo (dalla scuola dell’infanzia fino alla seconda classe elementare inclusa).
- Situazioni in cui indossare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione. In tali situazioni deve essere rispettata la distanza di 1,5 metri oppure la protezione deve essere garantita mediante altri provvedimenti.
- Durante le lezioni nei settori sport, musica, canto e teatro, se è possibile rispettare la distanza di 1,5 metri.
- Tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l’istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all’obbligo della mascherina.
- Per le attività di associazioni svolte in impianti degli istituti di formazione, in assenza di direttive diverse della Confederazione e del Cantone che impongano l’obbligo di indossare la mascherina.
- All’interno dei servizi di ristorazione degli istituti di formazione (ad es. caffetterie, centri abitativi e mense) vigono i rispettivi piani di protezione; per gli ospiti esterni vigono in aggiunta le direttive di Confederazione e Cantone applicabili al settore della ristorazione. Gli ospiti sono esonerati dall’obbligo di indossare la mascherina se sono seduti a un tavolo.
- Per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico, occorre adottare altri provvedimenti idonei per evitare un contagio.

Organo competente: Stato maggiore di condotta cantonale / Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente

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